IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 495, secondo cui al fine di semplificare  le  assunzioni  di
cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  le
amministrazioni pubbliche utilizzatrici  dei  lavoratori  socialmente
utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7  agosto
1997, n. 280, nonche' dei lavoratori  gia'  rientranti  nell'abrogato
art. 7 del decreto legislativo  1°  dicembre  1997,  n.  468,  e  dei
lavoratori  impegnati  in  attivita'  di  pubblica  utilita',   anche
mediante contratti di lavoro  a  tempo  determinato  o  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  nonche'  mediante  altre
tipologie contrattuali,  possono  procedere  all'assunzione  a  tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,  anche
in  deroga,  per  il  solo  anno  2020  in  qualita'  di   lavoratori
sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di  fabbisogno  del
personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa
limitatamente alle risorse di cui al comma  497,  primo  periodo  del
medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 497, della citata  legge  n.
160 del 2019, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  secondo  cui  le
amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di  cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ripartite  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per la  pubblica  amministrazione,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare,  previa
intesa in sede di  Conferenza  unificata.  Al  fine  del  riparto  le
predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020, presentano istanza
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato  dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica  utilita',  le  regioni
provvedono mediante il  pieno  utilizzo  delle  risorse  a  tal  fine
stanziate  da  leggi  regionali  nel  rispetto   dell'art.   33   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
  Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge  n.
296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio  finanziario
2008, e' disposto lo stanziamento di un ulteriore  contributo  di  50
milioni  di  euro  annui  per  la  stabilizzazione   dei   lavoratori
socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche  attive
per il lavoro in favore delle regioni che rientrano  negli  obiettivi
di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione  europea  attraverso
la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di  cui
all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,
che istituisce, nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali,  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione nel quale  affluiscono,  tra  le  altre,  le
risorse del Fondo per l'occupazione; 
  Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del  2019  che
prevede che  a  decorrere  dall'anno  2020,  le  risorse  di  cui  al
richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296  del
2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,
n. 81; 
  Considerato che le risorse statali del Fondo per l'occupazione e la
formazione di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della  legge
n. 296 del 2006 sono destinate all'assunzione a  tempo  indeterminato
dei lavoratori socialmente utili di cui  all'art.  2,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo  a  valere
sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che  rientrano
negli obiettivi di  convergenza  dei  fondi  strutturali  dell'Unione
europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia); 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in  particolare,  l'art.
1, commi 446 e seguenti, secondo  cui,  nel  triennio  2019-2021,  le
amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei  lavoratori
socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato
o contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  nonche'
mediante   altre   tipologie    contrattuali,    possono    procedere
all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti  lavoratori,  anche
con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della  dotazione
organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto  delle
condizioni prescritte dal medesimo articolo; 
  Considerato  che  alla  data  del  14  luglio  2020,   il   sistema
informatico di monitoraggio del c.d. bacino LSU a  carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione ex art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, conta complessivamente n.  5.522
lavoratori di cui n. 65 nella  Regione  Basilicata,  n.  1.935  nella
Regione Calabria, n. 2.983 nella Regione  Campania  e  n.  539  nella
Regione Puglia; 
  Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica n. 000550 P - 4.17.1.7.4 del  30
gennaio 2020 con oggetto:  «art.  1,  comma  497,  legge  160/2019  -
indicazioni operative in materia di  contributo  per  l'assunzione  a
tempo indeterminato di lavoratori  socialmente  utili  a  valere  sul
Fondo sociale per occupazione e formazione»; 
  Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali  in  cui  si  chiarisce  che,  nelle  more
dell'attuazione delle procedure di  cui  all'art.  1,  commi  446-448
della legge n. 145 del 2018, «possono continuare  le  stabilizzazioni
dei lavoratori socialmente utili ex  art.  2,  comma  1  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando  le  risorse  statali
gia' assegnate  alle  regioni  interessate  mediante  le  convenzioni
sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3,
della legge 23 dicembre 2000, n.  388  e  dell'art.  1,  comma  1156,
lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Tenuto conto, a fronte della finalita' della disposizione normativa
in  materia  di  assunzione  a  tempo  indeterminato  dei  lavoratori
socialmente  utili,  dell'opportunita'  di  considerare  le   istanze
presentate dalle amministrazioni interessate ai sensi del  richiamato
art. 1, comma 497, della legge n. 160  del  2019  alla  data  del  14
luglio 2020; 
  Viste le istanze presentate alla data del 14 luglio 2020, ai  sensi
del richiamato art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, per il
riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione  a  tempo
indeterminato di lavoratori socialmente  utili  a  valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione; 
  Viste la nota prot. n. 346457 del 26  ottobre  2020  della  Regione
Calabria e la nota prot. n. 69469 del 3 novembre 2020  della  Regione
Puglia, trasmesse dalla segreteria della Conferenza unificata; 
  Considerato che, anche  a  seguito  delle  opportune  verifiche  in
ordine a quanto segnalato nelle citate  note,  si  e'  provveduto  ad
integrare l'allegato 1 del provvedimento, aggiornando contestualmente
le tabelle e i dati di cui al presente decreto; 
  Considerato che, anche a fronte di quanto chiarito nella richiamata
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica n. 000550 P - 4.17.1.7.4 del 30 gennaio 2020,
n.  362  amministrazioni  pubbliche  utilizzatrici   dei   lavoratori
socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n.  81  del  2000  hanno  presentato  istanze  ammissibili  ai  sensi
dell'art. 1, comma 497, della legge n.  160  del  2019  in  relazione
all'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  complessivi   n.   4.594
lavoratori; 
  Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato  art.  1,
comma 497, della legge n. 160 del 2019, le  risorse  statali  di  cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296  del  2006
tra le Regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania  e  Puglia  ai  fini
dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di  lavoro
a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 a  carico  del  Fondo
sociale   per   occupazione   e   formazione,    riconoscendo    alle
amministrazioni destinatarie un incentivo statale a  regime,  per  un
importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile
con eventuali contributi regionali ed  erogabile  a  decorrere  dalla
data di assunzione a tempo indeterminato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  2019
con cui l'on. dott.ssa Fabiana  Dadone  e'  nominata  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2019 con cui all'on. dott.ssa Fabiana Dadone  e'  conferito
l'incarico relativo alla pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
26 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per
la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Fabiana Dadone; 
  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data  3
dicembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ripartizione risorse statali per incentivi alle  assunzioni  a  tempo
  indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui  all'art.  2,
  comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, le risorse di cui all'art.  1,  comma  1156,  lettera  g-bis)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  destinate  ad  incentivare  le
assunzioni a tempo indeterminato anche  con  contratti  di  lavoro  a
tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di  cui  all'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81  presso  le
amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al  presente  decreto
sono ripartite, per l'annualita' 2020,  tra  le  Regioni  Basilicata,
Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di  importo
pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed
erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato,
per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato
ai sensi del comma 1, le residue risorse di  cui  all'art.  1,  comma
1156, lettera g-bis) della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  sono
ripartite,  per  le  annualita'  2021   e   successive,   a   seguito
dell'istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni  di  cui
al comma 1, tenendo conto della medesima misura del contributo  annuo
pro-capite a regime di importo pari a euro  9.296,22  cumulabile  con
eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di
assunzione a tempo indeterminato. 
  3. Le risorse suindicate sono assegnate  alle  regioni  di  cui  al
comma 1 dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  che  ne
disciplina le modalita' di trasferimento. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2020 
 
                          p. Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                               Dadone 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 354